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Credito d’imposta Marchi e brevetti: trattamenti e costi

Forniti alcuni chiarimenti, in merito al trattamento del costo sostenuto per la realizzazione dei brevetti, dall’Agenzia delle Entrate in data 13 marzo 2019

 

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate

L’interpello è stato posto da una società manifatturiera esercente attività di ricerca, sviluppo, progettazione, registrazione e sfruttamento di brevetti nel settore degli elettrodomestici e la produzione in proprio o presso terzi di elettrodomestici.

Come dichiarato dalla società, negli anni dal 2012 al 2017 la stessa ha sostenuto costi per la realizzazione e la registrazione del brevetto, che contabilmente sono stati capitalizzati senza procedere al relativo ammortamento.

Inoltre, l’istante ha specificato che i costi capitalizzati sono stati ammortizzati a partire dal periodo d’imposta 2018 ovvero ad avvenuto compimento del brevetto e che le spese a cui si fa riferimento sono relative a verifiche e registrazione dei marchi e di brevetti, studio del concept, progettazione, ingegnerizzazione, realizzazione di prototipi e test.

Secondo l’interpellante, ai fini della determinazione del beneficio di R&S, i costi sostenuti sono da considerarsi interamente di competenza dell’anno 2018, anno di completamento della fase progettuale e di acquisizione dei brevetti stessi, considerando conseguentemente una media triennale pari a zero.

Cosa risponde l’Agenzia delle Entrate in merito ai costi per brevetti

L’Agenzia delle Entrate ha espresso, invece, un parere diverso, chiarendo due temi particolari:

  • Il criterio di corretta imputazione dei costi di R&S
  • L’identificazione delle spese ammissibili in caso di brevetti, marchi e sviluppo di prototipi.

Come già espresso con la Circolare 5/E del 16 marzo 2016, l’Agenzia ribadisce che “sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell’articolo 109 del testo unico…, del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili”.

Pertanto, “in ottemperanza al principio di competenza di cui al comma 2 del citato articolo 109, ai sensi del quale i corrispettivi delle prestazioni di servizio si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate, occorre tenere presente tale data”.

Relativamente alle spese agevolabili, l’Agenzia ricorda che le spese relative ai marchi, non rientrano tra quelle ammissibili al beneficio e quindi NON concorrono alla formazione della media.

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